Dal 2017 con la legge 8, la Regione Umbria ha disciplinato le locazioni turistiche, cioè quei contratti di affitto di immobili abitativi che hanno durata non superiore a 30 giorni e sono stipulati al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. « Tali disposizioni – sottolinea l’assessore Giovanna Uccellani – riguardano locazioni per finalità turistiche che non sono strutture ricettive permanenti e pertanto non hanno una denominazione specifica ma debbono comunque rispettare le norme di legge del Codice Civile in tema di locazione. Gli obblighi riguardano vari aspetti relativi ai settori Commercio, Turismo, Tributi, Pubblica Sicurezza, Permessi Ztl. In particolare, ai fini della tutela del turista consumatore, anche mediante la trasparenza sulle forme di ospitalità turistica, i soggetti che intendono locare alloggi lo debbono comunicare al SUAPE del Comune, indicando il periodo durante il quale intendono locarli. Va ricordato che in caso di incompleta o omessa comunicazione, c’è la sanzione amministrativa prevista dalla legge. Per le statistiche del turismo, la legge regionale 8 ha introdotto la rilevazione della domanda e dell’offerta turistica relativa alle locazioni turistiche attive nel territorio regionale, prevedendo quindi per le stesse, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione ai fini statistici. Per fornire all’ISTAT le rilevazioni previste nel Piano Statistico Nazionale, è stato predisposto uno specifico modello finalizzato alla raccolta delle informazioni di dettaglio indispensabili per tale attività. La Regione Umbria ha messo gratuitamente a disposizione degli utenti una piattaforma telematica (https://turismatica.umbria2000.it), attraverso cui i titolari o loro delegati devono provvedere all’inserimento giornaliero del movimento ospiti e fare la relativa comunicazione telematica, entro il 5 di ogni mese. La comunicazione consiste in un semplice click telematico, con cui l’operatore assicura di aver completato e inserito correttamente nell’applicativo il movimento turistico giornaliero degli ospiti che hanno alloggiato nella propria locazione turistica. È importante ricordare che la comunicazione mensile va sempre fatta, anche in assenza di movimento e, soprattutto, entro il termine indicato, poiché si tratta di “termine perentorio” a cui è collegata la sanzione prevista all’art. 39, comma 11, della L.R. n. 8/2017. In materia di imposta di soggiorno, i titolari delle locazioni turistiche brevi sono tenuti ad osservare gli adempienti previsti, attraverso l’accreditamento al portale https://gubbio.imposta-soggiorno.it e sono invitati a prendere contatti con il Servizio Tributi, subito dopo la comunicazione di inizio attività, anche ai fini della regolarizzazione della Tassa Rifiuti (TARI). Le persone alloggiate vanno comunicate alle Autorità di Pubblica Sicurezza attraverso l’iscrizione al portale https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/ . Infine, i soggetti che affittano immobili a fini turistici, ubicati nella Zona a Traffico Limitato, devono comunicare le targhe dei veicoli dei clienti all’email ztl@comune.gubbio.pg.it ».
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Ultimo aggiornamento
21/12/2021
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