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Norme in materia di registrazione e riconoscimento della nascita

La capacità giuridica si acquista con la nascita. I diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati alla sua nascita

Cosa contiene l’atto di nascita

L’atto di nascita contiene le seguenti informazioni:

  • il luogo di nascita,
  • l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita
  • le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio
  • le generalità, la cittadinanza, la residenza di quelli che rendono la dichiarazione di
    riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto
    pubblico il proprio consenso ad essere nominati
  • il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l’ufficiale dello stato civile. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l’ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome. L’ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l’attestazione o la dichiarazione sostitutiva e nell’atto di nascita fa menzione del modo di accertamento della nascita.

Come avviene la formazione dell’atto di nascita

Per la formazione dell’atto di nascita, uno dei genitori, un procuratore speciale, il medico o
l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto rendono la dichiarazione di nascita all’ufficiale di stato civile, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata
La dichiarazione è corredata da un’attestazione di avvenuta nascita contenente:

  • legeneralità della puerpera
  • le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita
  • il giorno e dell’ora della nascita
  • il sesso del bambino.

Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Termini entro i quali rendere la dichiarazione di nascita

Puoi rendere la dichiarazione di nascita entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio e, unitamente all’attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza dei genitori, nei dieci giorni successivi, anche attraverso l’utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l’autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore. I genitori, o uno di essi hanno anche facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l’attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto. L’ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell’atto ricevuto.

Riferimenti Normativi

Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Codice Civile

Certificazioni

Le modalità per ricevere certificazioni di nascita sono:

  • Presentandosi personalmente presso l’Ufficio di Stato Civile in Piazza Bosone, 7, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.00.
  • Per posta ordinaria, allegando alla richiesta la copia di un documento d’identità del richiedente e una busta già affrancata con l’indirizzo del destinatario per la risposta.
  • Per posta elettronica, al seguente indirizzo email: comune.gubbio@postacert.umbria.it, allegando alla richiesta la copia di un documento d’identità del richiedente.

La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale di stato Civile.

A chi rivolgersi

Ufficio Stato Civile

Dove si trova

Piazza Bosone, 7

Contatti

Telefono 075 9237550075 9237511 (attivo da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 12:00)

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
24/10/2023