Accesso civico

Riferimenti Normativi (Accesso Civico “semplice”): art. 5, c.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii./art. 2 c.9 – bis, L. 241/1990

Riferimento Normativo (Accesso Civico “generalizzato”): art. 5, c.2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Che cos’è 

L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

  • L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare  (art.5, c. 1).  L’ Accesso civico generalizzato(o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).                                   

Come esercitare il diritto 
La richiesta di accesso civico semplice è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

All’interno del Comune di Gubbio, il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Generale Dott. Angeloni Marco (tel. 0759237212) o chi ne esercita le funzioni in sua assenza.

La richiesta di accesso civico generalizzato va indirizzata all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via della Repubblica n° 15.

La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto [Modello accesso civico]  e presentata:

– tramite posta elettronica all’indirizzo: comune.gubbio@postacert.umbria.it 
– tramite posta ordinaria : Comune di Gubbio, Piazza Grande,9 06024 Gubbio PG.
– direttamente presso l’Ufficio protocollo del Comune 
 

Il procedimento 
Il Responsabile della Trasparenza o l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del Servizio Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.gubbio.pg.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.


Ritardo o mancata risposta
 
Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo  (ad oggi non è stato individuato e quindi trova applicazione l’Art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i.), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.gubbio.pg.it  quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.


Tutela dell’accesso civico 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

SCHEMA LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013. 

PRIMA DISCIPLINA CONTENENTE INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO ED ACCESSO GENERALIZZATO.

INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED ORGANIZZZATIVI PER L’APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI, ANCHE CON RIFERIMENTO AL NUOVO ISTITUTO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, CONTENUTI NEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016

Delibere di Giunta Comunale n. 222 del 20/12/2016 e n. 16 del 09/02/2017

Ultimo aggiornamento
31/05/2023

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