MANUTENZIONE DI FOSSI, RIPE, CONDOTTE DI ACQUE E CANALI ARTIFICIALI

17/06/2019

Il Settore Polizia Municipale ricorda che entro il 30.06.2019, termine stabilito con apposita ordinanza sindacale, è fatto obbligo ai proprietari di effettuare la manutenzione di fossi, ripe, condotte di acque e canali artificiali. Precisamente è obbligatorio che i  proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque,  tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati e coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi,  provvedere alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento; alla sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera tale da  impedire ristagni o rallentamenti; ripulire, nei tratti intubati, i tombini ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso; rimuovere tempestivamente tutto il materiale delle operazioni di cui sopra nelle forme previste dalla legge.

L’ordinanza stabilisce altresì che nel corso dello svolgimento di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) è opportuno  eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt. 2,00 ( metri due ) dal ciglio del fosso, così come previsto dall’art. 132 del R.D. 368/1904, e almeno mt. 4 dal piede dell’eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale, in modo da evitare l’ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade; nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, è fatto obbligo il ripristino immediato del regolare deflusso dello stesso. Si avverte che, ferma  restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

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Ultimo aggiornamento
21/12/2021