ORDINANZA FINALIZZATA ALLA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI DALL’ UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI A CAPODANNO.

28/12/2017

Il Sindaco con ordinanza n. 548 del 28/12/2017, stabilisce:

1. Dalle ore 14.00 del 31 dicembre fino alle ore 08.00 del 1 gennaio di ogni anno il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici all’interno del centro storico di Gubbio e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali;
2. I fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi, ove non espressamente vietato dalla presente ordinanza, comunque a debita distanza dalle persone fragili e dagli animali, evitando le zone affollate per la presenza di eventi o per altri motivi.
3. Si fa presente che, salvo il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo n. 267/2000, comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

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Ultimo aggiornamento
21/12/2021