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Il matrimonio religioso

Di cosa si tratta

Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico, disciplinato dal codice civile e regolamentato dagli accordi tra Santa Sede e Stato italiano (Concordato Lateranense del 1929). Tale Accordo riconosce gli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme di diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni di matrimonio.
Una volta eseguite le pubblicazioni, l’ufficiale di stato civile rilascia un nulla osta al matrimonio.

La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico. La legge civile prevede alcuni adempimenti per il prodursi degli effetti civili, ma essi vengono compiuti soltanto dopo la celebrazione. Questi adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto, degli artt. 143, 144 e 147 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi), e nella redazione da parte del parroco dell’atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all’ufficiale di stato civile per la trascrizione.
Nell’atto può essere inserita anche la scelta del regime patrimoniale.
L’atto di matrimonio, formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro 5 giorni all’ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell’ordinamento italiano.
L’ufficiale di stato civile effettua la trascrizione entro 24 ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.
La trascrizione opera retroattivamente: gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della sua celebrazione. Quindi con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.

Matrimonio davanti al ministro di culto non cattolico

Alle confessioni religiose diverse da quella cattolica è stata riconosciuta la facoltà di dotarsi di un’organizzazione per il proprio funzionamento mediante l’adozione di statuti, i cui principi e norme non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano.
Coloro che intendono contrarre matrimonio religioso secondo un culto acattolico devono fin dal principio rendere nota la loro volontà all’ufficiale dello stato civile e produrre il provvedimento di nomina del Ministro. Non esiste alcuna limitazione territoriale per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni dei Ministri di culto, per cui le funzioni possono essere esercitate su tutto il territorio nazionale.

I culti regolati da Intese

I Ministri di culto designati dalla singola confessione religiosa sono autorizzati nell’ambito della stessa Intesa alla celebrazione dei matrimoni, senza che sia richiesto il provvedimento di autorizzazione a firma del Ministro. Gli effetti civili del matrimonio religioso si produrranno comunque sempre se il rito sia stato preceduto da regolari pubblicazioni a cui abbia fatto seguito il rilascio di nulla osta in duplice originale. Un originale del nulla osta rimarrà al Ministro di culto e l’altro sarà allegato all’atto di matrimonio che, dopo la celebrazione ed entro i successivi cinque giorni, dovrà essere trasmesso al Comune luogo di celebrazione per essere inserito nel fascicolo degli allegati all’atto trascritto.
Si conferma la possibilità anche per il caso delle confessioni religiose regolate da Intese di accogliere le dichiarazioni accessorie previste dalle norme di legge e da inserire nell’atto di matrimonio (scelta del regime patrimoniale e riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio). I culti ammessi sono:

  • Tavola Valdese
  • Unione delle Chiese Avventiste del 7° Giorno
  • Assemblee di Dio in Italia
  • Unione delle Comunità Ebraiche
  •  Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia
  • Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale
  • Chiesa Apostolica in Italia
  • Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
  • Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha
  • Chiesa Anglicana “Chiese d’Inghilterra”
  • Unione buddista Italiana
  • Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)
  • Testimoni di Geova

A chi rivolgersi

Presentandosi di persona o prenotando un appuntamento con l’ufficio matrimoni e unioni civili.

Dove si trova

Piazza Bosone, 7

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Email: statocivile@comune.gubbio.pg.it
PEC: comune.gubbio@postacert.umbria.it

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Ultimo aggiornamento
24/10/2023