Si ricorda che con apposita ordinanza del sindaco Filippo Mario Strati è decretata la manutenzione di fossi, ripe ed in materia di condotta delle acque e di canali artificiali. E’ opportuno pertanto mettersi in regola ricordando che i proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque, tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati e coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi, devono provvedere ciclicamente alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento; alla sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera tale da impedire ristagni o rallentamenti; a ripulire, nei tratti intubati, i tombini ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso; alla rimozione tempestiva di tutto il materiale delle operazioni di cui sopra nelle forme previste dalla legge. L’ordinanza stabilisce altresì che nel corso dello svolgimento di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico)è opportuno eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt. 2,00 ( metri due ) dal ciglio del fosso, così come previsto dall’art. 132 del R.D. 368/1904, e almeno mt. 4 dal piede dell’eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale, in modo da evitare l’ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade; nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, a ripristinare immediatamente il regolare deflusso dello stesso; a mantenere i fossi ed i canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all’interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, per i quali è stabilito il divieto di eliminazione senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso, valutato favorevolmente dal competente Ufficio Comunale. Si avverte che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Tutti i cittadini interessati possono contattare per eventuali informazioni in merito al contenuto della presente ordinanza: il Settore Manutentivo Comunale: 075/9237366 dalle ore 8.00 alle ore 14.00; il Comando Polizia Municipale di Gubbio: 800-532525 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Fonte: Comune di Gubbio Ufficio Stampa
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Ultimo aggiornamento
21/12/2021
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