Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti i cittadini
Descrizione
L’atto di nascita contiene le seguenti informazioni:
- il luogo di nascita,
- l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita
- le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio
- le generalità, la cittadinanza, la residenza di quelli che rendono la dichiarazione di
riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto
pubblico il proprio consenso ad essere nominati - il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
- Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l’ufficiale dello stato civile. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l’ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome. L’ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l’attestazione o la dichiarazione sostitutiva e nell’atto di nascita fa menzione del modo di accertamento della nascita.
Come fare
Per la formazione dell’atto di nascita, uno dei genitori, un procuratore speciale, il medico o
l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto rendono la dichiarazione di nascita all’ufficiale di stato civile, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata
La dichiarazione è corredata da un’attestazione di avvenuta nascita contenente:
- le generalità della puerpera
- le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita
- il giorno e dell’ora della nascita
- il sesso del bambino.
- Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Cosa serve
1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti]
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità]
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]
Cosa si ottiene
Atto di nascita.
Tempi e scadenze
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2025, 11:18