Trascrivere atti di stato civile formati all’estero

Servizio attivo

Le persone di nazionalità italiana che vivono all’estero, anche temporaneamente, devono comunicare al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile avvenuti in territorio straniero che li riguardano.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Può richiedere la trascrizione di un atto:

  • Il cittadino di nazionalità italiana che ha un atto di stato civile formato all’estero. Può presentare domanda di trascrizione all’ufficio dello stato civile italiano, che verificherà le condizioni previste e necessarie;
  • Anche i consolati possono inviare al comune italiano competente gli atti di nascita, matrimonio e morte formati all’estero di persone di cittadinanza italiana, per la trascrizione sui registri dello stato civile.
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Come fare

Nei registri di stato civile del Comune di Gubbio sono trascritti

  • atti di nascita: se almeno un genitore è residente a Gubbio o iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) di Gubbio, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Gubbio; se la persona, attualmente maggiorenne, è residente a Gubbio o è iscritta all’Aire di Gubbio;
  • atti di matrimonio: se almeno uno dei coniugi è residente a Gubbio o iscritto all’Aire di Gubbio;
  • atti di morte: se la persona defunta era residente a Gubbio o iscritta all’Aire di Gubbio, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Gubbio.
  • atti di divorzio: se la persona, attualmente maggiorenne, è residente a Gubbio o è iscritta all’Aire di Gubbio.

Prima di richiedere la trascrizione è necessario accertarsi che l’atto non sia già stato trascritto in altro comune italiano. In caso di doppia trascrizione, si dovrà provvedere all’annullamento della seconda con provvedimento del Tribunale Civile.

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Cosa serve

  • un documento valido di identità;
  • domanda di trascrizione dell’atto con marca da bollo (Allegato n.7 – Richiesta trascrizione sentenza straniera di divorzio);
  • atto di stato civile da trascrivere in originale, con traduzione ufficiale, legalizzazione o apostille che è il timbro speciale attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità che rilascia il documento (Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961). La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno Stato aderente a convenzioni esentative oppure redatto su modello plurilingue se l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976. L’atto non deve essere contrario all’ordine pubblico italiano.
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Cosa si ottiene

Trascrizione atto 

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Tempi e scadenze

-

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Condizioni di servizio

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Contatti

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2024, 12:54

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